CONFESERCENTI LIGURIA
EBTTT Liguria
Sportelli territoriali EBTTTL servizi per la crescita e l’organizzazione delle aziende e dei lavoratori PREMESSA - E.B.T.L. SCOPI e FINALITÀ
SERVIZI INTEGRATI del LAVORO - comparti TURISMO COMMERCIO e non solo
MERCATO DEL LAVORO
COMMISSIONE CONCILIAZIONE in sede sindacale
FORMAZIONE RISORSE UMANE
SICUREZZA e SALUTE LUOGHI di LAVORO
PARI OPPORTUNITA’
WELFARE CONTRATTUALE
EBTL AMBITI VARI
ATTENZIONE le attività sopra elencate: possono essere avviate anche tramite consulente aziendale causa sviluppi normativi e contrattuali sono soggette a evoluzione e/o modifica sono riservati alle aziende aderenti e in regola con la contribuzione a EBTTTL
ADESIONE A EBTTTL modalità e costi:
L’impresa che ometta il versamento delle quote previste incorre in una grave (disciplinare ed economica) mancanza contrattuale (i recenti rinnovi ne hanno rafforzato la cogenza).
Per le posizioni non conformi sono previste regolarizzazioni forfettarie.
C.C.N.L. TERZIARIO DISTRIBUZIONE SERVIZI: L’azienda ha facoltà di scegliere se erogare il contributo previsto all’Ente Bilaterale o monetizzarlo al singolo lavoratore tramite busta paga. In caso di monetizzazione, tale elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione rappresenta a tutti gli effetti un costo aggiuntivo (contribuzione INPS / TFR / ecc.) e da aprile 2011 deve essere calcolato secondo l’ aliquota prevista pari a 0,30%.
C.C.N.L. TURISMO: L’azienda ha facoltà di scegliere se erogare il contributo previsto all’Ente Bilaterale o monetizzarlo al singolo lavoratore tramite busta paga. In caso di monetizzazione, tale elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione rappresenta a tutti gli effetti un costo aggiuntivo (contribuzione INPS / TFR / ecc.) e da aprile 2011 deve essere calcolato secondo l’ aliquota prevista pari a 0,60%.
Quanto sopra esposto è, ovviamente, strettamente correlato alla problematica inerente l’integrale applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro RAPPRESENTATIVI che, pur se di natura privatistica, rappresentano indubbiamente il migliore e più semplice strumento per la corretta gestione dei rapporti di lavoro, a scopo esemplificativo in merito sinteticamente ricordiamo che:
Il Contratto Collettivo, per pacifica dottrina e giurisprudenza, trova integrale applicazione prevalentemente secondo le seguenti due ipotesi (Es.: CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO sentenze n° 11.464 del 19/09/2004 e n° 4.705 del 12/04/2000). La prima si ha qualora l’imprenditore sia iscritto ad una associazione stipulante il CCNL applicato, la seconda quando il datore di lavoro manifesti l’intenzione di vincolarsi al pieno rispetto del CCNL. Tale manifestazione può avvenire in modo espresso (es.: specifica dicitura e/o clausola inserita nel contratto d’assunzione) oppure mediante un “comportamento concludente”, che si individua nella costante applicazione di fatto della disciplina collettiva richiamata dalle parti.
Conseguentemente sono pertanto possibili e legittime le richieste, anche in via giudiziale (Es.: rivalse dei lavoratori), di piena e corretta applicazione dei diversi istituti in esso contenuti, nonché degli eventuali versamenti di contributi a organismi paritetici e/o adesione a fondi (Es.: sanitari / pensionistici / ecc.) se contrattualmente previsti.
Più volte è stato infatti ribadito (es.: Ministero del Lavoro circolare 43 del 15 dicembre 2010) che tutto quanto è finalizzato a garantire tutele aggiuntive a favore dei lavoratori da parte della contrattazione collettiva, anche se non dispone obbligatorietà d’iscrizione comporta obbligatorietà in termini di riconoscimento di analoghe forme di tutela da parte dei datori di lavoro che non intendano aderire alla bilateralità e conseguentemente non effettuare il versamento dei relativi contributi, provochi, per ogni singolo lavoratore, la maturazione di un diritto contrattuale di natura retributiva nei confronti del datore di lavoro non aderente al sistema bilaterale di riferimento.
Per maggiori informazioni anche con riferimento agli indirizzi del MINISTERO del LAVORO (es. circ. 3/2018) in materia di applicazione lotta al “DUMPING CONTRATTUALE / applicazione CCNL “LEADER – RAPPRESENTATIVI” e validità deroghe normative – benefici sgravi previdenziali si rimanda alle apposite informative. Si resta a disposizione sportello)