Il Decreto legge 23/09/2022, n. 144, cosiddetto “decreto aiuti–ter”, pubblicato sulla GU n.223, del 23.9.2022, all’art. 40, ha previsto la proroga al 31 dicembre 2022 della norma sui “dehors in
deroga”.
La disposizione di cui al decreto aiuti–ter, in particolare, stabilisce che “L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9–ter, comma 5, del decreto–legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell’interessato”.
Ma cosa comporta questa nuova proroga?
L’art. 9–ter, quinto comma, del DL n. 137/2020, prevedeva che, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID–19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 30 settembre 2022 (per effetto di successive proroghe, l’ultima delle quali dovuta all’art. 22–quater del DL n. 21/2022, convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51) la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari delle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice dei beni culturali (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). Inoltre, per la posa in opera delle strutture amovibili di cui sopra, è disapplicato il limite temporale (180 giorni dal cessare della temporanea necessità) di cui all’art. 6, comma 1, lettera e–bis), del Testo Unico dell’edilizia (dPR 6 giugno 2001, n. 380).
In tal modo, per i Comuni non costituiva un limite che impedisse o comunque rendesse complesso il rilascio delle concessioni per i dehors dei pubblici esercizi (ristoranti/bar) quanto previsto dalle norme del Codice dei beni culturali a tutela delle aree tutelate da norme sui beni artistici o sul paesaggio, laddove implicano autorizzazioni delle Soprintendenze o autorizzazioni paesaggistiche.
Con l’approvazione della legge di conversione del DL n. 21, dal 20 maggio 2022 a tale norma se ne accompagnava una seconda, prevista dall’art. 10–ter, ai sensi del quale le autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell’art. 9–ter, commi 4 e 5, del DL n. 137/2020 venivano prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell’interessato, previo pagamento del canone unico di cui all’art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Tale norma consentiva un’automatica estensione, fino al 30 settembre 2022, delle autorizzazioni concesse in deroga al Codice dei beni culturali, senza necessità per i titolari dei pubblici esercizi di presentare al Comune alcuna istanza.
La norma ora approvata consente nuovamente ai Comuni di confermare, fino al 31 dicembre 2022, la validità delle autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico concesse per i dehors in deroga alle limitazioni previste dal Codice dei beni culturali, ex art. 9–ter, quinto comma, del DL n. 137/2020, ma senza apparentemente prevedere l’estensione automatica della durata.
La nuova disposizione, in pratica, a meno che i Comuni non diano una diversa interpretazione di favore per le imprese, potrebbe implicare la necessità di un’iniziativa dell’interessato, che così dovrebbe attivarsi per la conferma dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2022 dell’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico.
L’espressione “salvo disdetta dell’interessato”, in ogni caso, sembra conservare il carattere di “atto dovuto” per il Comune, sì che l’esclusione dell’automatismo appare un errore del Governo nella redazione della norma. Da verificare, ovviamente, le varie deliberazioni di Comuni che dispongono in materia per i casi in cui non sussistono limiti relativi all’applicazione di norme attinenti il Codice dei beni culturali.
L’articolo Decreto “aiuti-ter” – Proroga al 31 dicembre 2022 della norma sui “dehors in deroga”. proviene da Confesercenti Genova.