Il nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato il 17 aprile 2025, è stato ufficialmente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 24 maggio 2025, ed è pertanto entrato in vigore lo stesso giorno. L’accordo introduce aggiornamenti sui contenuti, sulle modalità di erogazione e sulla durata dei corsi destinati a datori di lavoro, lavoratori, dirigenti, preposti, Rspp, Rls.
Dal 24 maggio 2025 al 24 maggio 2026 le imprese possono scegliere se avviare i corsi secondo le vecchie regole o secondo il nuovo Accordo (entrambe le tipologie di corsi sono riconosciute valide); dopo il 24 maggio 2026 i corsi dovranno essere svolti solo in modalità conforme al nuovo accordo (la formazione svolta in precedenza ai sensi delle vecchie regole resta valida fino alla scadenza e gli aggiornamenti futuri dovranno essere svolti ai sensi delle nuove disposizioni).
Per quanto riguarda la formazione lavoratori si ricorda la necessità di formare tutti i lavoratori in forze indipendentemente dalla tipologia contrattuale (dipendenti, soci lavoratori, apprendisti, tirocinanti, ecc.); la formazione, come precisato nel nuovo accordo, deve essere erogata prima di adibire il lavoratore alla mansione (il nuovo accordo chiarisce come il termine dei 60 giorni dall’assunzione/cambio mansione per formare i lavoratori non sia più previsto).
Cosa succede?
Datori di lavoro. Il nuovo accordo prevede un percorso formativo dedicato ai datori di lavoro che dovrà essere completato entro 24 mesi dall’entrata in vigore, cioè entro il 24 maggio 2027: l’obbligo formativo riguarda tutti i datori di lavoro indipendentemente dal fatto che svolgano o meno il ruolo di Rspp presso la propria azienda; per i datori di lavoro che dovessero svolgere anche il ruolo di Rspp presso la propria azienda è previsto un ulteriore percorso formativo obbligatorio. Per i datori di lavoro che hanno già frequentato il corso Rspp ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 e sono in regola con gli aggiornamenti non è prevista la necessità di rifare da zero la formazione: l’obbligo di adeguarsi alle nuove durate e ai nuovi contenuti scatterà al momento del primo aggiornamento.
Formazione lavoratori (rischio basso, medio alto). Fino al 24 maggio 2026 le imprese possono scegliere se avviare i corsi secondo le vecchie regole o secondo il nuovo accordo ed entrambe le tipologie di corsi sono riconosciute valide; a partire dal 24 maggio 2026 i corsi dovranno essere svolti solo in modalità conforme al nuovo accordo (la formazione svolta in precedenza ai sensi delle vecchie regole resta valida fino alla scadenza e gli aggiornamenti futuri dovranno essere svolti ai sensi delle nuove disposizioni).
Antincendio. La formazione antincendio è normata dal DM 2 settembre 2021 e prevede tre livelli di formazione in base al rischio (corsi formazione tipi I, II, II). È previsto l’obbligo di aggiornamento quinquennale.
Primo soccorso. La formazione di primo soccorso è normata dal DM 388/2003. È previsto l’obbligo di aggiornamento triennale.
Preposti. I preposti che hanno completato il corso base o l’aggiornamento prima del 24 maggio 2023 dovranno completare l’aggiornamento entro il 24 maggio 2026, a prescindere da quando abbiano frequentato l’ultimo corso. Quanti invece hanno completato il corso base o l’aggiornamento dopo il 24 maggio 2023 (meno di due anni rispetto all’entrata in vigore dell’accordo) dovranno svolgere
In questo caso, essendo nel biennio precedente all’entrata in vigore dell’accordo, non è prevista alcuna proroga bensì si applica direttamente la nuova cadenza biennale.
Dirigenti. Fino al 24 maggio 2026 le imprese possono scegliere se avviare i corsi secondo le vecchie regole o secondo il nuovo accordo ed entrambe le tipologie di corsi sono riconosciute valide; a partire dal 24 maggio i corsi dovranno essere svolti solo in modalità conforme al nuovo accordo (la formazione svolta in precedenza ai sensi delle vecchie regole resta valida fino alla scadenza e gli aggiornamenti futuri dovranno essere svolti ai sensi delle nuove disposizioni).
Rls. Il nuovo accordo non introduce novità per la formazione Rls; per le modalità con le quali può essere svolto il corso fare riferimento al proprio.
Tutti i corsi non normati dai precedenti accordi devono essere già svolti secondo i contenuti e le modalità di erogazione previsti dal nuovo accordo.
Gli uffici Cescot Confesercenti restano a disposizione per informazioni e chiarimenti: [email protected], WhatsApp 3450180455.
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